IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto, in data 30 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvissoria gestione dell'ente; Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi; Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente; Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108; Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994; Decreta: La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi. Dato a Roma, addi' 29 settembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994 Registro n. 2 Interno, foglio n. 215