IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  proprio  decreto, in data 30 marzo 1993, registrato alla
Corte dei conti in data 21 febbraio 1994,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto
lo scioglimento del consiglio  comunale  di  Modugno  (Bari)  per  la
durata  di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria
per la provvissoria gestione dell'ente;
  Constatato  che  non  risulta   esaurita   l'azione   di   recupero
finalizzata  a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di
tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;
  Ritenuto che le esigenze della collettivita'  locale  e  la  tutela
degli  interessi  primari  richiedono  un  ulteriore intervento dello
Stato, che assicuri il  ripristino  dei  principi  democratici  e  di
legalita'   e   restituisca   efficienza   e  trasparenza  all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza  modificazioni,  dalla  legge 11 febbraio 1994, n.
108;
  Vista la proposta del Ministro dell'interno  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 1994;
                              Decreta:
  La durata dello scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Modugno
(Bari),  fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei
mesi.
   Dato a Roma, addi' 29 settembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  MARONI, Ministro dell'interno
 Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 215